Reclami


Reclami

Assistere con efficienza, trasparenza e cordialità è una priorità per Fincontino, per questo la società mette a disposizione della clientela un ufficio reclami a cui è possibile rivolgersi inviando una comunicazione scritta, corredata corredata da un suo documento di identità in corso di validità (nel caso in cui il reclamo sia presentato da un legale rappresentante o da un'Associazione di consumatori, la comunicazione dovrà essere completa di procura alle liti rilasciata dall'intestatario del contratto). La suddetta comunicazione può essere inoltrata attraverso i seguenti canali:

Ufficio Reclami, Via Alessandro Farnese, 4 – 00192 - Roma, oppure al fax 06 95226399 o per posta elettronica a reclami@fincontinuo.com oppure reclami@pec.fincontinuo.com

Per reclami in materia di intermediazione assicurativa Fincontinuo provvederà alla gestione del reclamo a seconda della tipologia di prodotto e sulla base degli accordi di distribuzione siglati con la Compagnia assicurativa. Se non rientrante nelle competenze della Banca, il reclamo verrà tempestivamente inviato alla Compagnia Assicurativa.

Qualora il Cliente non risultasse soddisfatto dell’esito del reclamo, o non avesse ricevuto risposta nei termini previsti, potrà attivare, fermo restando il suo diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, anche le seguenti procedure finalizzate ad una composizione stragiudiziale della questione rivolgendosi:

in caso di controversie inerenti a operazioni e servizi finanziari:

in caso di controversie relative alle polizze assicurative ed ai prodotti finanziario-assicurativi:

  • all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, per maggiori informazioni consultare il sito www.ivass.it. Di seguito il rendiconto annuale (inserire il link di collegamento al documento trasmeso).

Arbitro Bancario Finanziario

L’ABF è una procedura di risoluzione delle controversie tra i clienti e gli intermediari, volta ad assicurare alla clientela uno strumento agevole ed economico per la definizione dei reclami che non abbiano trovato soluzione nell’interlocuzione diretta con gli intermediari. Tale procedura non ha natura “conciliativa” – ossia non è tesa a consentire alle parti di porre fine ad una controversia raggiungendo un accordo – ma è finalizzata alla risoluzione di una questione insorta tra cliente ed intermediario attraverso una decisione emanata dal Collegio giudicante.